C.R.A. Centro Raccolta Arte

C.R.A. Centro Raccolta Arte

mercoledì 4 settembre 2013

Statuto del C.R.A.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“C.R.A. (Centro Raccolta Arte)”

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata C.R.A. (Centro Raccolta Arte). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in San Miniato – p.za XX Settembre, 20 cap 56028
Il trasferimento della sede può essere deliberato, sulla base delle esigenze dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo che potrà altresì istituire altrove, sia sul territorio nazionale, sia all’estero altre sedi operative.

Art. 3 – Scopo
L’Associazione ha come finalità principale la creazione di una biblioteca tematica con relativo centro studi,  la promozione sociale dell’arte moderna, contemporanea e futura in tutte le sue forme espressive e produttive, allo scopo di agevolarne la comprensione, la fruizione e l’accesso ai suoi specifici linguaggi. Ad essa si affianca la divulgazione delle arti figurative e delle discipline che coinvolgono la creatività dell’uomo e la sua libera espressione nell’ambito di una cultura concepita come interpretazione e valutazione degli aspetti storico – artistici e socio – culturali del nostro tempo.
Per tali finalità l’associazione intende operare tramite le seguenti attività:
-        La raccolta, conservazione e divulgazione di edizioni, libri, cataloghi, testi, trattati e pubblicazioni di ogni genere, sia intesi come supporti cartacei che digitali, inerenti all’argomento “arti”;
-        La creazione e realizzazione di progetti artistici collettivi e/o individuali, quali mostre, congressi, fiere ed eventi;
-        la pubblicazione di libri, cataloghi e riviste periodiche;
-        la gestione di spazi espositivi e luoghi d’incontro;
-        l’ideazione e la gestione di pagine web e programmi radio e televisivi per la diffusione e la promozione della propria attività;
-        l’erogazione di corsi di formazione e di iniziative didattiche rivolte ai singoli individui,  ad enti e istituzioni pubbliche e private e a scuole di ogni ordine e grado;
-        l’organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e visite guidate;
-        l’istituzione di premi e borse di studio per favorire la formazione e l’accesso dei giovani artisti al mercato;
-        la collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe finalità, volta a favorire la ricerca, la movimentazione e la gestione di opere, archivi e biblioteche;

Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata a partire dalla data dell’atto costitutivo.

Art. 5 – Soci – Condizioni di adesione
Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri purché condividano le finalità dell’Associazione.
I soci si distinguono in:
-        SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione;
-        SOCI ORDINARI: coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal consiglio direttivo;
-        SOCI SOSTENITORI: coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale pari al quadruplo di quella fissata dal Consiglio Direttivo;
-        SOCI ONORARI E BENEMERITI: coloro che saranno nominati tali a insindacabile giudizio del Presidente e/o dal Consiglio Direttivo, per essersi distinti nei settori in cui opera l’Associazione, oppure per aver dato un particolare sostegno alla stessa nello svolgimento dell’attività sociale.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione.
La domanda di associazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo che delibera in proposito.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
L’eventuale rigetto da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma scritta. In caso di rigetto l’interessato può inoltrare la propria domanda di associazione all’Assemblea dei Soci che delibera in proposito con giudizio inappellabile.
All’atto dell’adesione dovrà essere versata la quota sociale d’iscrizione per l’anno in corso, nella misura prevista dal Consiglio direttivo.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto da un eventuale regolamento interno dell’Associazione. E’espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea  alla vita dell’Associazione.
I soci ad esclusione dei “Soci onorari” hanno diritto di voto per le delibere assunte dall’Assemblea dei soci.
I soci hanno il diritto di partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività dell’Associazione ovvero proporre iniziative che rientrino fra le attività corrispondenti alle finalità dell’Associazione stessa.
I soci dell’Associazione devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 6 – Soci – Perdita della qualifica – quote associative
La qualità di socio si perde per morte, per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa.
Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili. I versamenti effettuati a qualunque titolo da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.
I Soci non in regola con il versamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
-        quote e contributi degli associati;
-        erogazioni liberali da parte degli associati e di terzi;
-        eredità, donazioni e legati da parte degli associati e di terzi;
-        contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di altri enti e istituzioni pubbliche;
-        contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-        entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-        proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria al raggiungimento degli scopi istituzionali;
-        entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all’autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
-        rendite di beni mobili e immobili pervenuti a qualunque titolo all’Associazione;
-        altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 8 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a)     L’Assemblea dei Soci
b)    Il Consiglio Direttivo
c)     Il Presidente del Consiglio Direttivo
d)    Il Revisore Unico
Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente. Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone, anche membri del Consiglio Direttivo stessi, per l’espletamento di particolari incarichi.

Art. 9 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria tutti i soci aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta al mese dal Consiglio Direttivo ed entro il 30 Aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui redazione è obbligatoria, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea deve essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei soci dell’Associazione con diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, sia in prima che in seconda convocazione, mediante avviso comunicato per lettera ordinaria, fax o posta elettronica, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora e il luogo stabiliti per la riunione dell’Assemblea e l’ordine del giorno su cui deliberare. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un’ora.
L’Assemblea può essere convocata presso la sede dell’Associazione o presso il domicilio di un socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei votanti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di  almeno tre quarti dei soci e con la presenza della maggioranza dei soci in seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano di età fra i componenti il Consiglio Direttivo, il quale nomina tra i presenti un segretario. Il segretario redige il Verbale di Assemblea che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso e depositato presso gli uffici della sede legale dell’Associazione e consultabile da tutti i soci.
All’Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
-        discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
-        deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;
-        approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
-        eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
-        deliberare sull’ammissione di nuovi soci in caso di rigetto da parte del Consiglio Direttivo;
-        deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
-        nominare un eventuale Presidente onorario dell’Associazione, privo di diritto di voto, che può essere scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale.
In sede straordinaria l’Assemblea ha il compito di:
-        deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
-        deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto;
-        deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione;
-        deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed in tal caso il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
L'assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci. All’atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai soci fondatori.
Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione e può nominare un Vice Presidente dell’Associazione, il quale lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio può inoltre designare tra i suoi membri anche uno o più consiglieri delegati definendone i poteri nei limiti dell’art. 2381 del Codice Civile e fissandone il compenso nell’osservanza delle norme di legge e statutarie.
Qualora durante il mandato del Consiglio Direttivo venissero a mancare uno o più membri il Consiglio  potrà procedere alla sostituzione degli stessi per cooptazione. I nuovi eletti rimangono in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha eletti.
Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto e rimarrà in carica esclusivamente per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione tra cui la convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a)      deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b)      predisporre il Rendiconto Economico finanziario di fine esercizio e depositarlo almeno 15 giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea per l’approvazione preso la sede legale dell’Associazione;
c)      predisporre un bilancio preventivo per ciascun esercizio sociale;
d)      deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
e)      deliberare sull’esclusione dei soci;
f)       deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
g)      deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente se nominato, altrimenti dal più anziano di età tra i presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Il Presidente 
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Esso dirige l’Associazione con i poteri e le attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario, ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi di terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni.

Art. 12 – Il Revisore Unico
Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario; esso ha il compito di:
-      vigilare sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione;
-      accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
-      esaminare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relazionare all’Assemblea in merito;
-      effettuare le verifiche di cassa.
Il Revisore Unico dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto tra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo per la sua competenza.

Art. 13 – Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile per la sua approvazione.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde con il proprio patrimonio sociale dei danni da essa causati derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, a tal fine può stipulare una adeguata copertura assicurativa.
I soci dell’Associazione qualora dovessero svolgere mansioni attive per conto dell’Associazione, possono a loro discrezione essere assicurati a spese dell’Associazione contro malattie, infortuni e per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto
Eventuali proposta di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dei Soci dal Presidente,  dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.

Art. 16 - Scioglimento
L’eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato da una riunione straordinaria dell’Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.
Successivamente l’Assemblea provvederà a deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da  sottoporre all’approvazione Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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