STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“C.R.A.
(Centro Raccolta Arte)”
Art.
1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione senza
scopo di lucro denominata “C.R.A. (Centro Raccolta Arte)”. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art.
2 – Sede
L’Associazione ha sede in San
Miniato – p.za XX Settembre, 20 cap 56028
Il
trasferimento della sede può essere deliberato, sulla base delle esigenze
dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo che potrà altresì istituire altrove,
sia sul territorio nazionale, sia all’estero altre sedi operative.
Art.
3 – Scopo
L’Associazione ha come finalità
principale la creazione di una biblioteca tematica con relativo centro
studi, la promozione sociale dell’arte
moderna, contemporanea e futura in tutte le sue forme espressive e produttive,
allo scopo di agevolarne la comprensione, la fruizione e l’accesso ai suoi
specifici linguaggi. Ad essa si affianca la divulgazione delle arti figurative
e delle discipline che coinvolgono la creatività dell’uomo e la sua libera
espressione nell’ambito di una cultura concepita come interpretazione e
valutazione degli aspetti storico – artistici e socio – culturali del nostro
tempo.
Per tali
finalità l’associazione intende operare tramite le seguenti attività:
-
La raccolta,
conservazione e divulgazione di edizioni, libri, cataloghi, testi, trattati e
pubblicazioni di ogni genere, sia intesi come supporti cartacei che digitali,
inerenti all’argomento “arti”;
-
La creazione e
realizzazione di progetti artistici collettivi e/o individuali, quali mostre,
congressi, fiere ed eventi;
-
la
pubblicazione di libri, cataloghi e riviste periodiche;
-
la gestione di
spazi espositivi e luoghi d’incontro;
-
l’ideazione e
la gestione di pagine web e programmi radio e televisivi per la diffusione e la
promozione della propria attività;
-
l’erogazione
di corsi di formazione e di iniziative didattiche rivolte ai singoli
individui, ad enti e istituzioni
pubbliche e private e a scuole di ogni ordine e grado;
-
l’organizzazione
di conferenze, dibattiti, seminari e visite guidate;
-
l’istituzione
di premi e borse di studio per favorire la formazione e l’accesso dei giovani
artisti al mercato;
-
la
collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe
finalità, volta a favorire la ricerca, la movimentazione e la gestione di
opere, archivi e biblioteche;
Art.
4 – Durata
La durata dell’Associazione è
illimitata a partire dalla data dell’atto costitutivo.
Art.
5 – Soci – Condizioni di adesione
Possono essere soci i cittadini italiani
o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici e privati
italiani e stranieri purché condividano le finalità dell’Associazione.
I soci si distinguono in:
-
SOCI
FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione;
-
SOCI ORDINARI:
coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in
denaro di una quota associativa annuale fissata dal consiglio direttivo;
-
SOCI
SOSTENITORI: coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante
versamento in denaro di una quota associativa annuale pari al quadruplo di
quella fissata dal Consiglio Direttivo;
-
SOCI ONORARI E
BENEMERITI: coloro che saranno nominati tali a insindacabile giudizio del Presidente
e/o dal Consiglio Direttivo, per essersi distinti nei settori in cui opera
l’Associazione, oppure per aver dato un particolare sostegno alla stessa nello
svolgimento dell’attività sociale.
La divisione dei soci nelle suddette
categorie non implica alcuna differenza di trattamento di trattamento in merito
ai loro diritti nei confronti dell’associazione.
La domanda di associazione deve
essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo che delibera in
proposito.
L’ammissione decorre dalla data di
delibera del Consiglio direttivo.
L’eventuale rigetto da parte del
Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma
scritta. In caso di rigetto l’interessato può inoltrare la propria domanda di
associazione all’Assemblea dei Soci che delibera in proposito con giudizio
inappellabile.
All’atto dell’adesione dovrà essere
versata la quota sociale d’iscrizione per l’anno in corso, nella misura
prevista dal Consiglio direttivo.
L’appartenenza all’associazione ha
carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze
statutarie e secondo quanto disposto da un eventuale regolamento interno
dell’Associazione. E’espressamente esclusa la possibilità di partecipazione
temporanea alla vita dell’Associazione.
I soci ad esclusione dei “Soci
onorari” hanno diritto di voto per le delibere assunte dall’Assemblea dei soci.
I soci hanno il diritto di
partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività
dell’Associazione ovvero proporre iniziative che rientrino fra le attività
corrispondenti alle finalità dell’Associazione stessa.
I soci dell’Associazione devono
svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
Art.
6 – Soci – Perdita della qualifica – quote associative
La qualità di socio si perde per
morte, per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota
annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.
L’esclusione può essere deliberata
dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio
comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione e che non sia in regola
con il versamento della quota associativa.
Le quote associative non sono né
trasmissibili né rivalutabili. I versamenti effettuati a qualunque titolo da
soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.
I Soci non in regola con il
versamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni
dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono
elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
I soci che abbiano cessato di
appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.
7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per
finanziare la propria attività da:
-
quote e
contributi degli associati;
-
erogazioni
liberali da parte degli associati e di terzi;
-
eredità,
donazioni e legati da parte degli associati e di terzi;
-
contributi
dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di altri enti e istituzioni
pubbliche;
-
contributi
dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale svolte
in maniera ausiliaria al raggiungimento degli scopi istituzionali;
-
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate all’autofinanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi;
-
rendite di
beni mobili e immobili pervenuti a qualunque titolo all’Associazione;
-
altre entrate
compatibili con le finalità dell’Associazione.
I proventi delle attività non
possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme
indirette.
Art.
8 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a)
L’Assemblea
dei Soci
b)
Il Consiglio
Direttivo
c)
Il Presidente
del Consiglio Direttivo
d)
Il Revisore
Unico
Le cariche sociali sono gratuite, a
meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente. Tuttavia il Consiglio
Direttivo può attribuire emolumenti a persone, anche membri del Consiglio
Direttivo stessi, per l’espletamento di particolari incarichi.
Art.
9 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è l’organo
sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea dei soci
sia ordinaria che straordinaria tutti i soci aventi diritto di voto in regola
con il versamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea viene convocata in via
ordinaria almeno una volta al mese dal Consiglio Direttivo ed entro il 30
Aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, la cui
redazione è obbligatoria, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea deve essere convocata
qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei soci dell’Associazione
con diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal
Presidente del Consiglio Direttivo, sia in prima che in seconda convocazione,
mediante avviso comunicato per lettera ordinaria, fax o posta elettronica,
almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. L’avviso di
convocazione deve contenere la data, l’ora e il luogo stabiliti per la riunione
dell’Assemblea e l’ordine del giorno su cui deliberare. Tra la prima e la
seconda convocazione dovrà decorrere almeno un’ora.
L’Assemblea può essere convocata
presso la sede dell’Associazione o presso il domicilio di un socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto in
assemblea. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci
attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci.
L’Assemblea ordinaria in prima
convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei
soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera sia in prima
che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei votanti.
L’Assemblea straordinaria in prima
convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con la presenza
della maggioranza dei soci in seconda convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera
sia in prima che in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza
dei soci presenti.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente se
nominato o dal più anziano di età fra i componenti il Consiglio Direttivo, il
quale nomina tra i presenti un segretario. Il segretario redige il Verbale di
Assemblea che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso e
depositato presso gli uffici della sede legale dell’Associazione e consultabile
da tutti i soci.
All’Assemblea ordinaria dei soci
spettano i seguenti compiti:
-
discutere e
deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci
preventivi;
-
deliberare
sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa
svolta e da svolgere;
-
approvare i
regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
-
eleggere i
membri del Consiglio Direttivo;
-
deliberare
sull’ammissione di nuovi soci in caso di rigetto da parte del Consiglio
Direttivo;
-
deliberare su
ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo;
-
nominare un
eventuale Presidente onorario dell’Associazione, privo di diritto di voto, che
può essere scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo
morale, culturale e sociale.
In sede straordinaria l’Assemblea ha
il compito di:
-
deliberare
sullo scioglimento dell’Associazione;
-
deliberare
sulle proposte di modifica al presente Statuto;
-
deliberare sul
trasferimento di sede dell’Associazione;
-
deliberare su
ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio direttivo;
L’Assemblea vota normalmente per
alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare
importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed in tal caso il
Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
Le deliberazioni prese in conformità
dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti
dal voto.
L'assemblea
può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un
certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente
Onorario non ha diritto di voto.
Art.
10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da
un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, eletti
tra i soci. All’atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente
sono nominati dai soci fondatori.
Il Consiglio dura in carica per
cinque esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere
rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente
dell’Associazione e può nominare un Vice Presidente dell’Associazione, il quale
lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il
Consiglio può inoltre designare tra i suoi membri anche uno o più consiglieri
delegati definendone i poteri nei limiti dell’art. 2381 del Codice Civile e
fissandone il compenso nell’osservanza delle norme di legge e statutarie.
Qualora durante il mandato del
Consiglio Direttivo venissero a mancare uno o più membri il Consiglio potrà procedere alla sostituzione degli
stessi per cooptazione. I nuovi eletti rimangono in carica fino a scadenza del
mandato del Consiglio Direttivo che li ha eletti.
Qualora per qualsiasi ragione venisse
a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio si
intenderà automaticamente decaduto e rimarrà in carica esclusivamente per lo
svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione tra cui la convocazione
dell’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito
di:
a)
deliberare
sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle
sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative
del caso;
b)
predisporre il
Rendiconto Economico finanziario di fine esercizio e depositarlo almeno 15
giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea per l’approvazione preso la sede
legale dell’Associazione;
c)
predisporre un
bilancio preventivo per ciascun esercizio sociale;
d)
deliberare
l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e fissare le quote di
ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di
ritardato versamento;
e)
deliberare
sull’esclusione dei soci;
f)
deliberare su
ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
g)
deliberare
sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni
pubbliche e private, designando i rappresentanti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce,
sempre in unica convocazione, tutte le volte che il presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e
comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto
economico finanziario e all’ammontare della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo deve essere
convocato mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno
cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti.
Il Consiglio è presieduto dal
Presidente, in mancanza dal Vice Presidente se nominato, altrimenti dal più
anziano di età tra i presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti
per alzata di mano. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo
verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.
11 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è il
Presidente del Consiglio Direttivo. Esso dirige l’Associazione con i poteri e
le attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza
legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni
occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo
statutario, ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti
sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi
di terzi.
Il Presidente sovrintende in
particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni.
Art.
12 – Il Revisore Unico
Il Revisore Unico è nominato
dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario; esso ha il compito di:
- vigilare sulla gestione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Associazione;
- accertare la regolare tenuta delle scritture
contabili;
- esaminare le proposte di bilancio preventivo e
consuntivo e relazionare all’Assemblea in merito;
- effettuare le verifiche di cassa.
Il Revisore Unico dura in carica tre
anni, è rieleggibile e può essere scelto tra persone estranee all’Associazione,
avuto riguardo per la sua competenza.
Art.
13 – Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1°
Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo successivo
alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla
predisposizione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere
sottoposto all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile per la sua approvazione.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà
essere investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art.
14 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde con il proprio
patrimonio sociale dei danni da essa causati derivanti da responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, a tal fine può stipulare una adeguata
copertura assicurativa.
I soci dell’Associazione qualora
dovessero svolgere mansioni attive per conto dell’Associazione, possono a loro
discrezione essere assicurati a spese dell’Associazione contro malattie,
infortuni e per responsabilità civile nei confronti di terzi.
Art.
15 – Modifiche allo Statuto
Eventuali proposta di modifica allo
statuto possono essere presentate all’Assemblea dei Soci dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei
soci.
Art.
16 - Scioglimento
L’eventuale scioglimento prima dei
termini statutari dovrà essere deliberato da una riunione straordinaria
dell’Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione
dell’Associazione e nominerà uno o più liquidatori.
Successivamente l’Assemblea
provvederà a deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre
1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
17 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e
di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da
elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da
sottoporre all’approvazione Assemblea ordinaria dei Soci.
Art.
18 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano.
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